Con la sentenza n. 539 del 19 giugno 2025, la Corte d’Appello di Torino ha ribadito che l’amministrazione condominiale deve garantire la correttezza dei rendiconti, evitando duplicazioni di spesa o addebiti già soddisfatti in precedenti procedure esecutive o monitorie. In presenza di errori circoscritti a singole voci, il giudice può annullare la delibera assembleare solo nella parte viziata, lasciando valido il resto. Decisivo, nella vicenda, l’apporto della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che ha evidenziato la duplicazione delle spese legali a carico della condomina. La controversia è scaturita dall’impugnazione di una delibera assembleare di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nella quale erano stati inclusi onorari dell’avvocato del condominio già corrisposti da terzi pignorati (Fonte Il Sole 24 ore).
