Il Tribunale di Venezia con la recente Sentenza n. 4061 del 20 agosto 2025 ha chiarito che, per la liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) disciplinato dal D.P.R. 115/2002 e dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, trova applicazione il principio della prevalenza del criterio percentuale rispetto a quello residuale delle vacazioni. In particolare, per le consulenze in materia contabile l’onorario deve essere calcolato a percentuale sul valore della causa, secondo gli scaglioni previsti dalle tabelle ministeriali. Il ricorso al criterio delle vacazioni, basato sul tempo impiegato, ha carattere eccezionale e può essere utilizzato solo quando manchi una specifica previsione tabellare. La misura dell’onorario, compresa tra il minimo e il massimo tabellare, deve essere determinata dal giudice in relazione alla complessità dell’incarico e all’attività concretamente svolta, mentre la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 51 D.P.R. 115/2002 per le consulenze urgenti può essere riconosciuta soltanto se l’urgenza sia stata espressamente dichiarata nell’atto di conferimento dell’incarico, indipendentemente dal termine concesso per il deposito della perizia. Infine, la decurtazione di un terzo dell’onorario, prevista dall’art. 52, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia, si applica automaticamente in caso di deposito della relazione oltre i termini stabiliti.
