La sentenza è della Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 19 settembre 2019 – 5 febbraio 2020, n. 2671. Per la Cassazione il CTU può esaminare documenti non prodotti in giudizio, “purché integri ed affidabilissimi”.
La sentenza viene analizzata in un articolo di altalex.com.
Si discute se sia procedibile la disamina e l’utilizzo del CTU di documenti mai ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti. Il paradigma sarebbe il seguente: rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. n. 13686/2001; Cass. n. 3105/2004; Cass. n. 13428/2007; Cass. n. 1901/2010; Cass. n. 4644/1989), sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poiché, in tal caso, l’attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell’onere probatorio, in violazione dell’art. 2697 c.c. (Cass. n. 26893/ 2017; Cass. n. 12921/2015).
Ciò premesso, la Corte ammette una eccezione e consente che il CTU esamini documenti mai prodotti in giudizio, “purché integri ed affidabilissimi” (nel caso di specie, il CTU ha esaminato 843 alamari contenuti in una scatola integra e pertanto ritenuta affidabilissima alla presenza dei due CTP di parte)...
