NewsSentenze

Sentenza Tribunale di Napoli n. 4470/2022 – Il Tribunale non ritiene di condividere la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della dedotta usurarietà del contratto

La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.

Il metodo di ammortamento alla francese non implica di per sé alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi comportando, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente.

1500-Tribunale-di-Napoli-6-5-22-n.-4470_-